la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. La regione, con la presente legge, disciplina l'attivita' dell'agriturismo, in attuazione della legge 5 dicembre 1985, n. 730 "Disciplina dell'agriturismo" e nel rispetto del programma regionale di sviluppo e del piano agricolo regionale, allo scopo di rivitalizzare e valorizzare sotto l'aspetto sociale, territoriale ed economico le comunita' rurali, attraverso l'integrazione dei redditi aziendali, per un piu' armonico sviluppo dell'intera comunita' lombarda.