la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
   1.  La  regione,  con  la  presente  legge, disciplina l'attivita'
dell'agriturismo, in attuazione della legge 5 dicembre 1985,  n.  730
"Disciplina  dell'agriturismo" e nel rispetto del programma regionale
di  sviluppo  e  del  piano  agricolo  regionale,   allo   scopo   di
rivitalizzare  e valorizzare sotto l'aspetto sociale, territoriale ed
economico le comunita' rurali, attraverso l'integrazione dei  redditi
aziendali,  per  un  piu'  armonico  sviluppo  dell'intera  comunita'
lombarda.